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   Regolamento

 

SOCI

Articolo 1 – Categorie dei soci

Per “socio” si intende ogni singolo componente della Associazione.

I soci si distinguono nelle categorie previste dallo Statuto della Associazione (soci ordinari e soci allievi).

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di utilizzare le strutture associative e di avvalersi dei servizi balneari, sportivi e ricreativi, per il periodo di apertura del Circolo.

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Articolo 2 – Ammissione all’Associazione

Le domande di ammissione all’Associazione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, controfirmate da due soci ordinari.

I soci presentatori sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa sulla “privacy”, le informazioni utili al fine di valutare la compatibilità caratteriale e morale dell’interessato con lo spirito, le caratteristiche e le finalità dell’Associazione; tali notizie potranno comunque essere reperite da qualunque fonte.

Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga sussistenti i presupposti per dar luogo alla procedura di ammissione, provvederà a sottoporre le domande ricevute alla approvazione della Assemblea ai sensi di Statuto.

L’ammissibilità dei nuovi soci è in ogni caso subordinata alla titolarità in capo all’interessato di una quota della società Immobiliare Il Gigante S.r.l..

L’interessato assumerà a tutti gli effetti la posizione di socio dell’Associazione, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi, a decorrere dal ricevimento di comunicazione in tal senso inviata dal Consiglio Direttivo dopo l’Assemblea che ha deliberato la relativa ammissione.

Nel prendere in esame le domande di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà comunque tener conto delle variazioni della consistenza numerica della compagine associativa, rapportata alla capacità ricettiva delle strutture del Circolo; in particolare, nel caso in cui l’ammissione di nuovi soci non dovesse bilanciare una diminuzione della compagine associativa per dimissioni od altro, ma dovesse comportare un incremento del numero complessivo dei soci, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di tenere in sospeso le domande ricevute, sino a modifica della situazione preesistente; in tal caso, il Consiglio Direttivo chiederà all’Assemblea, nel corso della prima riunione indetta, di valutare l’opportunità di un incremento del numero dei soci.

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Articolo 3 – Casi particolari di ammissione

Hanno diritto di diventare soci ordinari, su espressa richiesta degli interessati, il coniuge ed i figli di soci. Alla figura del coniuge è equiparata quella del convivente more uxorio, purché la convivenza sia comprovata sulla base di un certificato, o di una dichiarazione scritta con valore di autocertificazione, che attesti la medesima residenza, ovvero sia ritenuta dal Consiglio Direttivo quale fatto notorio nell’ambito della compagine associativa.

Ciascun interessato dovrà inoltrare specifica domanda al Consiglio Direttivo, che, valutato il requisito della parentela o della convivenza, nonché la sussistenza del presupposto di cui all’ultimo capoverso del presente articolo, delibererà nel corso della propria prima riunione l’ammissione provvisoria del richiedente con riserva di ratifica da parte dell’Assemblea, dandone subito dopo comunicazione all’interessato.

I nuovi soci ammessi di diritto saranno comunque tenuti al pagamento della quota di ammissione.

Il valore economico della quota di ammissione può essere trasferito mortis causa a favore di uno dei soggetti aventi diritto a diventare soci ordinari ai sensi del primo comma del presente articolo, nell’ambito del nucleo familiare del socio premorto; qualora lo stesso non vi abbia previamente provveduto in atto di ultima volontà, gli eredi del socio premorto dovranno designare, a mezzo lettera raccomandata inviata alla Associazione entro dodici mesi dal decesso, il soggetto beneficiario del suddetto trasferimento. Tale beneficiario dovrà presentare la domanda di ammissione entro sei mesi dalla comunicazione della designazione di cui sopra; in tal caso, ferma restando la procedura di ammissione prevista dal secondo comma del presente articolo, la quota di ammissione risulterà già corrisposta a seguito del trasferimento mortis causa. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporterà la decadenza del diritto.

Anche per l’ammissione di nuovi soci ai sensi del presente articolo vale la previsione di cui al quarto comma del precedente art. 2 (titolarità in capo all’interessato di una quota della società Immobiliare Il Gigante S.r.l.).

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Articolo 4 – Soci allievi - Bambini

Sono soci allievi i minori, figli di soci, che abbiano compiuto il terzo anno di età.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo da uno o da entrambi i genitori già soci ordinari; il Consiglio Direttivo, valutati i soli requisiti del rapporto di filiazione e del compimento del terzo anno di età, delibererà nel corso della propria prima riunione l’ammissione del minore alla categoria dei soci allievi, dandone subito dopo comunicazione al genitore richiedente.

I soci allievi sono tenuti, fino al raggiungimento della maggiore età, al pagamento delle quote annuali nella misura del 50% dell’ammontare delle quote a carico dei soci ordinari.

Ai fini associativi, il socio allievo è considerato maggiorenne se compie il 18° anno di età entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; i soggetti nati dopo il 30 giugno vengono considerati maggiorenni a partire dall’esercizio sociale successivo a quello di compimento della maggiore età. Viene fatto riferimento al 30 giugno anche per regolare - con analogo criterio - l’inserimento dei bambini fra i soci allievi al compimento del terzo anno di età.

I bambini, figli di soci, che non abbiano compiuto il terzo anno di età sono ammessi a frequentare le strutture associative senza assumere la qualifica di soci e senza obblighi a carico dei genitori, purché in presenza di uno dei genitori o di altra persona autorizzata o incaricata dai genitori o da chi esercita la potestà parentale.

In ogni caso, i bambini ed i soci allievi frequentano le strutture associative sotto la responsabilità esclusiva dei genitori o di chi esercita la potestà parentale, che sono tenuti ai doveri di sorveglianza e di vigilanza connessi alla minore età degli interessati.

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Articolo 4 bis – Passaggio da socio allievo a socio ordinario – Incentivi per i giovani

Al raggiungimento della maggiore età, i soci allievi avranno diritto a diventare soci ordinari. In mancanza di esplicita richiesta in tal senso da parte dell’interessato, il Consiglio Direttivo avrà l’onere di interpellare per iscritto l’avente diritto, assegnando un congruo termine per la risposta; il mancato riscontro verrà interpretato come rinuncia al diritto e comporterà la decadenza dalla qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della preesistente qualifica di socio allievo in capo al richiedente e valutata la sussistenza del presupposto di cui al capoverso successivo del presente articolo, delibererà nel corso della propria prima riunione l’ammissione provvisoria del richiedente con riserva di ratifica da parte dell’Assemblea, dandone subito dopo comunicazione all’interessato.

Il diritto del socio allievo a diventare socio ordinario al raggiungimento della maggiore età è in ogni caso subordinato all’acquisizione da parte dell’interessato di una quota della società Immobiliare Il Gigante S.r.l.. Sul presupposto che il giovane appena diventato maggiorenne possa non essere in grado di far fronte autonomamente, a prescindere dal sostegno familiare, all’onere economico conseguente alla suddetta acquisizione ed allo scopo di favorire comunque, nel rispetto della tradizione del Circolo, la partecipazione dei giovani all’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà consentire all’interessato, su specifica richiesta, di assolvere tale condizione entro e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, con la precisazione che il mancato rispetto di tale termine comporterebbe la decadenza automatica dell’interessato dalla qualifica di socio ordinario del Circolo.

Non è obbligato all’acquisizione della quota societaria, ai sensi e per gli effetti del capoverso che precede, chi risultava già socio allievo del Circolo alla data di costituzione della Immobiliare Il Gigante S.r.l. (5 giugno 1999).

Il Consiglio Direttivo potrà altresì deliberare facilitazioni ed incentivi di natura economica a favore dei soci più giovani, tramite riduzioni delle quote associative, da stabilire anno per anno o fino a nuova delibera.           

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Articolo 5 - Utilizzo ridotto delle strutture associative

I soci ordinari che intendono partecipare alla vita associativa senza diritto di utilizzo delle strutture balneari e nautiche (spiaggia, docce, scalo e gru di varo ed alaggio, ormeggio, cabine, etc.) possono presentare apposita domanda in tal senso entro il 15 marzo dell’anno di riferimento, purché abbiano compiuto il 65° anno di età, oppure, se di età inferiore, abbiano comprovate invalidità fisiche che impediscano la normale attività di balneazione.

L’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo consentirà all’interessato di godere di una riduzione della quota associativa annuale limitatamente alla sola componente ordinaria, che dovrà essere corrisposta nella misura pari al 60% di quella stabilita dal Consiglio Direttivo per il socio ordinario; qualunque altro contributo, diverso dalla quota ordinaria, richiesto a qualsiasi titolo dal Consiglio Direttivo, sarà dovuto per intero.

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QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 6 - Quota di ammissione

Ogni nuovo socio ordinario, che sia stato ammesso a far parte della Associazione con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, è obbligato al pagamento della quota di ammissione, nella misura anno per anno in vigore che verrà stabilita o confermata dal Consiglio Direttivo.

I soci allievi che, diventando maggiorenni, esercitano il diritto di essere ammessi quali soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota di ammissione in quel momento in vigore, diminuita di tanti quindicesimi quanti sono gli anni in cui l’interessato è stato socio allievo dell’Associazione; a titolo esemplificativo, il figlio del socio che, al compimento del terzo anno di età, è diventato socio allievo e lo è stato per quindici anni sino al raggiungimento della maggiore età, godrà di una riduzione pari a quindici quindicesimi e quindi di fatto non pagherà alcuna quota di ammissione a socio ordinario.

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Articolo 7 - Quota associativa ordinaria

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale (“quota ordinaria”), nella misura –piena per i soci ordinari e ridotta al 50% per i soci allievi- che verrà anno per anno stabilita dal Consiglio Direttivo, con riguardo ai costi ed oneri di gestione corrente e di manutenzione ordinaria dell’Associazione.

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Articolo 8 – Contributi straordinari

Tutti i soci sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi straordinari (“quota straordinaria”) -in misura piena per i soci ordinari e ridotta al 50% per i soci allievi- che venissero deliberati dal Consiglio Direttivo, in dipendenza di esigenze straordinarie di manutenzione o di gestione; il relativo pagamento potrà essere richiesto insieme alla quota associativa annuale (che potrà quindi avere una componente ordinaria ed una straordinaria), oppure in un qualsiasi momento nel corso dell’anno in base alle necessità.

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Articolo 9 – Quota di mantenimento

Il socio che non possa frequentare l’Associazione nel corso dell’anno per oggettive ragioni di impedimento (ad esempio, temporaneo trasferimento all’estero, malattia, od altro) può richiedere al Consiglio Direttivo, con domanda scritta e motivata da far pervenire presso la Segreteria dell’Associazione (anche via telefax) entro e non oltre il 15 marzo dell’anno di riferimento, di poter beneficiare di una riduzione del 50% della quota annuale ordinaria di sua spettanza (“quota di mantenimento”), fermo restando l’obbligo di onorare tutti gli altri contributi in misura piena.

Il Consiglio Direttivo delibererà in merito alle domande presentate, valutando le motivazioni addotte; in caso di ammissione al beneficio, il pagamento dovrà essere effettuato nei termini indicati nella relativa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L’ammissione alla quota di mantenimento comporta il divieto per il socio di frequentare le strutture associative, pena la decadenza dal beneficio ed il conseguente obbligo di corrispondere il residuo 50% della quota annuale ordinaria, aumentata degli interessi dalla scadenza delle singole rate sino al saldo effettivo. Il Consiglio stabilirà, anno per anno o fino a nuova delibera, termini e condizioni al cui verificarsi si realizzeranno i suddetti effetti.

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Articolo 10 – Entità, termini e modalità di pagamento delle quote associative

Tutte le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, che comunicherà di volta in volta ai soci termini e modalità per effettuare i versamenti.

In caso di ritardo nel pagamento, il Consiglio Direttivo, prima di assumere la delibera di esclusione ai sensi di Statuto, invierà al socio moroso diffida ad adempiere con indicazione di un termine perentorio per provvedere.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento delle quote associative comporterà l’applicazione di un interesse moratorio pari al tasso legale, maggiorato di cinque punti, da computare dalle singole scadenze al saldo effettivo.

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OSPITI

Articolo 11 – Pescatori

Sono “ospiti pescatori”, con facoltà di ormeggio solo invernale, coloro che il Consiglio Direttivo delibera di ammettere con la suddetta qualifica, quali proprietari o capitani di barche iscritte alla Delegazione di Spiaggia di Monterosso, che esercitino la pesca per professione abituale.

 L’ormeggio è gratuito ed è limitato al periodo dal 15 ottobre al 31 maggio di ciascun anno e comunque nel rispetto delle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di La Spezia, o di qualsiasi altro provvedimento amministrativo applicabile . Ulteriori particolari disposizioni potranno essere emanate dal Consiglio Direttivo.

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Articolo 12 – Ospiti dei soci ordinari

Salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, ciascun socio, sotto la propria responsabilità, può ospitare giorno per giorno persone estranee all’Associazione, che potranno usufruire delle attrezzature balneari e sportive del Circolo. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente, anche in misura variabile in relazione alla durata del periodo complessivo di frequentazione, la quota giornaliera per ciascun ospite, che sarà a carico del socio ospitante; quest’ultimo è tenuto al pagamento di quanto maturato sulla base dei giorni di presenza del proprio ospite giornaliero e della quota giornaliera in vigore.

Il socio ordinario ospitante è tenuto giorno per giorno a compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere l’apposito registro degli ospiti posizionato all’ingresso del Circolo o a segnalare preventivamente per iscritto alla segreteria dell’Associazione (preferibilmente tramite e-mail) i giorni di presenza dei propri ospiti.

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Articolo 13 – Ospiti per periodi prolungati

Il Consiglio potrà eccezionalmente ammettere di anno in anno -tenuto conto dei limiti di ricettività delle strutture associative ed, in particolare, del numero dei soci che non frequenteranno il Circolo, in quanto ammessi ad usufruire della “quota di mantenimento” di cui al precedente articolo 9- ospiti di soci ordinari per l’intera stagione estiva, che saranno tenuti al versamento di una quota pari a quella prevista per i soci ordinari, con una eventuale maggiorazione stabilita annualmente dal Consiglio; tali soggetti potranno soltanto godere delle strutture associative, escludendosi qualsiasi ulteriore rapporto con l’Associazione.

Il socio ordinario interessato ad ospitare una persona estranea all’Associazione per l’intera stagione dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo entro il 15 marzo di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo si riserva di accogliere a propria discrezione le domande presentate; qualora, in particolare, le domande risultino in numero valutato eccessivo, il Consiglio Direttivo sarà tenuto a preferire i parenti di soci e le persone comunque già note nell’ambito associativo rispetto agli estranei. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia stato ammesso a frequentare il Circolo, ai sensi del presente articolo, già per tre anni anche non consecutivi, un’ulteriore richiesta potrà essere presa in considerazione solo qualora il medesimo abbia presentato domanda di ammissione a socio ordinario del Circolo; la condizione si intenderà soddisfatta con la semplice presentazione della domanda e sino a quando gli organi associativi si saranno pronunciati al riguardo.

Potranno altresì frequentare il Circolo, previa delibera del Consiglio Direttivo, i giovani minorenni che abbiano particolari meriti sportivi e che abbiano manifestato un particolare attaccamento alla vita dell’Associazione ed ai colori sociali. Per l’intero periodo di frequentazione, gli stessi saranno considerati alla stregua dei soci allievi e saranno tenuti ai medesimi obblighi di pagamento della quota annuale associativa nella misura ridotta stabilita per tale categoria di soci. La delibera di ammissione dovrà essere confermata anno per anno dal Consiglio Direttivo; in mancanza di conferma, gli interessati si intenderanno decaduti da qualsiasi facoltà nei confronti dell’Associazione.

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Articolo 14 – Visitatori saltuari

I soci ordinari possono, dandone preavviso alla Segreteria dell’Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo, accompagnare nei locali del Circolo familiari ed amici estranei all’Associazione, al solo scopo di far loro visitare le strutture associative o di farli assistere alle manifestazioni sociali per il limitato periodo di svolgimento delle medesime. Tali persone non potranno comunque utilizzare le attrezzature balneari, sportive e ricreative; nel caso ciò avvenisse, saranno considerate come ospiti giornalieri e la relativa quota sarà addebitata al socio ospitante.

Sono considerati visitatori saltuari anche coloro che, su invito di un socio ed alla presenza del medesimo, si rechino presso il ristorante in funzione all’interno del Circolo; in tal caso, il socio invitante non è tenuto a dare preavviso, restando comunque responsabile del comportamento dei propri invitati all’interno delle strutture associative. Il Consiglio direttivo potrà comunque in ogni momento modificare per ragioni di opportunità tali disposizioni regolamentari.

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Articolo 15 - Bambinaie

E’ consentito per ogni nucleo familiare di soci l’accesso gratuito al Circolo di una sola bambinaia per la sorveglianza dei bambini, purché la stessa non utilizzi le strutture associative del Circolo per scopi ricreativi personali e purché sussista un effettivo rapporto professionale di lavoro.

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Articolo 16 – Divieto di ingresso per gli estranei

E’ vietato agli estranei non invitati o non autorizzati l’ingresso e la permanenza nell’ambito della zona e dello specchio d’acqua connesso al Circolo, salvo casi di forza maggiore.

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NORME DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE

Articolo 17 – Orario di apertura

L’orario di apertura e di chiusura dei locali sociali è stabilito dal Consiglio Direttivo ed è indicato in apposito avviso affisso nelle bacheche riservate alle comunicazioni associative.

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Articolo 18 – Uso delle cabine

Le cabine sono assegnate di anno in anno ai soci ordinari, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e della disponibilità effettiva di cabine rapportata al numero dei soci.

In ogni caso il Consiglio potrà apportare modifiche ai criteri di assegnazione nel corso della stagione, in caso di particolari necessità e con la finalità precipua di razionalizzare l’utilizzo delle cabine nell’interesse paritetico di tutti i soci.

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Articolo 19 – Uso delle strutture portuali – Modalità di ormeggio, manovre e tenuta delle imbarcazioni private

L’ormeggio è di norma consentito per natanti non cabinati. Per imbarcazioni di maggiori dimensioni il Consiglio Direttivo deciderà caso per caso a propria discrezione. Il Circolo non assume responsabilità per i natanti ormeggiati, né in relazione alla custodia, né in relazione ai danni per qualsiasi causa verificatisi.

Il socio assume piena responsabilità per le manovre nell’interno del porto ed in particolare per l’ormeggio, che per la notte dovrà essere rinforzato.

In caso di mareggiata, i soci sono tenuti, oltre a preoccuparsi dei propri natanti, a collaborare alle operazioni di emergenza per la sicurezza generale.

Nelle acque del porto e dell’avamporto, durante la stagione balneare, è fatto divieto di tenere accesi i motori delle imbarcazioni, se non in occasione delle necessarie manovre di approdo, ormeggio e disormeggio, ed è altresì vietato effettuare discariche di rifiuti e di acque di sentina, nonché lavori di straordinaria manutenzione dei natanti. In ogni caso, le imbarcazioni a motore dovranno essere condotte a regime minimo di giri.

Il personale del Circolo potrà verificare l’esistenza a bordo di tutto il materiale di attrezzatura nautica, necessaria all’ormeggio prescritto, e di quello supplementare, necessario in caso di mareggiata. L’attrezzatura richiesta, oltre a quella prevista dalla normativa vigente, consiste in:

a) due cime idonee all'ormeggio, pari a quattro volte la lunghezza del natante;

b) un numeroun da sei a otto parabordi, a seconda delle dimensioni dell’imbarcazione, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal personale o dai responsabili gestionali del Circolo

È fatto obbligo ai titolari dei posti-barca di non lasciare a terra le proprie imbarcazioni senza giustificato motivo, per non intralciare lo scalo e la zona destinata ai movimenti dei natanti.

È fatto comunque obbligo a tutti i proprietari di imbarcazioni di qualsiasi genere, tenute temporaneamente o stabilmente a terra nella zona riservata, di posizionare i natanti in modo da lasciare sempre libero lo scalo e l’arenile e da non impedire od ostacolare l’alaggio delle altre imbarcazioni e in generale l’utilizzo da parte di tutti delle strutture associative.

Il personale dipendente del Circolo è autorizzato, in qualunque caso ritenuto necessario od opportuno, a spostare le imbarcazioni nei luoghi appropriati, preavvertendo il socio interessato, se possibile e salvo urgenza.

I soci sono tenuti in ogni caso a conoscere e rispettare le normative di sicurezza in vigore per la navigazione, la balneazione e l’utilizzo delle strutture comuni o private e sono diretti responsabili di eventuali danni loro imputabili che siano cagionati ad altri soci, al Circolo o a terzi.

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Articolo 20 – Uso delle attrezzature portuali

I soci si possono avvalere di attrezzature e macchinari destinati all’attività portuale (gru, compressore, idrogetto, ecc.) solo tramite il personale dipendente dell’Associazione o il membro del Consiglio Direttivo responsabile dell’attività portuale; nessun altro soggetto può utilizzare o manovrare le suddette attrezzature.

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Articolo 21 – Uso delle imbarcazioni di proprietà associativa

I soci possono utilizzare le imbarcazioni di proprietà associativa a seconda della disponibilità, per periodi di tempo non superiori ad un’ora di navigazione effettiva, qualora vi fossero altri soci interessati nella stessa giornata, ed avendo cura di riporre l’imbarcazione e l’attrezzatura al proprio posto ed in ordine al termine dell’utilizzo.

I bambini al di sotto degli 8 anni non possono utilizzare le imbarcazioni a vela o a remi senza la presenza a bordo di un adulto; i bambini di età superiore, e sino ai 14 anni, possono utilizzare da soli le imbarcazioni a vela e a remi, solo qualora un genitore o altro soggetto esercente la potestà parentale ne faccia specifica richiesta al personale del Circolo al momento dell’utilizzo, assumendosi esplicitamente ogni responsabilità e rimanendo presso il Circolo medesimo per tutto il periodo in cui il bambino utilizza l’imbarcazione.

In ogni caso, il personale del Circolo potrà vietare l’uso delle imbarcazioni in relazione alle condizioni atmosferiche in atto o previste.

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POSTI BARCA

Articolo 22 – Assegnazione dei posti barca

Nel rispetto della tradizione associativa, i posti barca risultano assegnati ai soci che già li utilizzano e che hanno il diritto di utilizzarli negli anni successivi; il Consiglio Direttivo può peraltro assegnare di anno in anno al socio avente diritto un posto diverso, per ragioni di opportunità non sindacabili, da quello utilizzato l’anno precedente, purché con caratteristiche compatibili con le dimensioni della singola imbarcazione.

I soci che già non usufruiscono di un posto barca possono presentare domanda di assegnazione presso la Segreteria del Circolo, che verrà valutata non appena si dovessero liberare dei posti per rinuncia o decadenza; vale in ogni caso il criterio cronologico della presentazione.

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Articolo 23 – Utilizzo dei posti barca

Il posto barca assegnato è intestato ad un solo socio e non può essere assegnato più di un posto barca per ciascun nucleo familiare.

L’assegnatario del posto barca ha l’obbligo di utilizzarlo occupandolo con una imbarcazione di cui sia proprietario o possessore.

L’assegnatario che non possa utilizzare il posto barca per un’intera stagione per oggettive ragioni di impedimento (ad esempio, temporaneo trasferimento all’estero, malattia o altro) può richiedere al Consiglio Direttivo, con domanda scritta e motivata da far pervenire presso la Segreteria dell’Associazione (anche via fax o mail) entro e non oltre il 15 marzo dell’anno di riferimento, di poter beneficiare di una riduzione del 50% della tariffa annuale di sua spettanza (tariffa di mantenimento).

Il Consiglio Direttivo delibererà in merito alle domande presentate; in caso di ammissione al beneficio, il pagamento dovrà essere effettuato nei termini indicati nella relativa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di mantenimento il Consiglio Direttivo può, per detto periodo, assegnare il posto barca ad altri richiedenti.

In caso di accettazione del periodo di mantenimento da parte del Consiglio Direttivo, l’assegnatario, per detto periodo, non vanterà alcun diritto sul posto barca.

Il periodo di mantenimento si intende di durata annuale, decorso tale periodo il mantenimento si intende decaduto salvo reiterazione della richiesta da parte dell'assegnatario del posto barca e relativo riesame da parte del Consiglio Direttivo.

I soci assegnatari sono tenuti a comunicare entro il 31 maggio dell’anno di riferimento i periodi di non utilizzo del posto barca limitati su base mensile, in modo da consentire al Consiglio Direttivo l’assegnazione temporanea del posto a favore di soci o di esterni che ne facciano richiesta; resta inteso che il titolare in via definitiva è comunque obbligato a pagare l’intera quota di propria competenza annuale, mentre l’eventuale assegnatario in via temporanea provvederà a pagare all’Associazione l’utilizzo del posto in base alle quote giornaliere o mensili appositamente stabilite anno per anno dal Consiglio Direttivo.

Qualora non vi sia stata alcuna richiesta di mantenimento o segnalazione del periodo di non utilizzo e il posto barca non venga occupato durante la stagione con una imbarcazione di cui l’assegnatario sia proprietario o possessore, il socio decadrà dall’assegnazione del posto.

Incorre, altresì, nella decadenza dall’assegnazione del posto barca l’assegnatario che, pur avendo fatto segnalazione di non utilizzo del posto per periodo limitato su base mensile, non abbia provveduto ad occupare il posto barca nel restante periodo per almeno 2 stagioni consecutive. In caso di decesso dell’assegnatario di un posto barca, potrà subentrare uno degli eredi che sia già socio, purché il subentrante, od un componente del suo nucleo familiare, non siano già titolari di altro posto barca.

L’assegnatario di un posto barca ha diritto di consentire ed ottenere il subentro nell'assegnazione da parte del coniuge o di un discendente entro il primo grado di parentela che siano già soci, purché il subentrante o un componente del suo nucleo familiare non siano già titolari di un altro posto barca.

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Articolo 24 – Quote relative ai posti barca

Il Consiglio Direttivo stabilisce anno per anno sia l’entità delle quote a carico degli assegnatari dei posti-barca, distinguendo tra le varie tipologie, sia le modalità ed i termini di pagamento.

L’assegnatario non potrà utilizzare il posto-barca se non avrà prima saldato la propria quota; in caso di ritardo nel pagamento superiore ad un mese, il Consiglio Direttivo invierà una formale diffida che, se non adempiuta nei termini, comporterà la decadenza del socio dall’utilizzo del posto-barca.

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Articolo 25 – Utilizzo dei posti barca da parte di soggetti estranei all’Associazione

Il Consiglio Direttivo può consentire l’utilizzo dei posti barca, temporaneamente non occupati, da parte di soggetti estranei all’Associazione che ne facciano richiesta; in ogni caso devono essere previamente accolte le eventuali analoghe richieste, anche se cronologicamente successive, presentate da soci non assegnatari, con preferenza per coloro che, avendo presentato apposita domanda, siano già in lista d’attesa per l’assegnazione di un posto in via definitiva.

Il Consiglio Direttivo è comunque legittimato a consentire l’utilizzo anche gratuito dei posti barca e delle attrezzature da parte di chiunque per ragioni di ricovero, in conformità alla normativa vigente, od anche per ragioni di opportunità dipendente da manifestazioni sportive o di altra natura.

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NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 26 - Bandiere

In occasione di ogni festa riconosciuta dallo Stato italiano dovrà essere esposta la bandiera nazionale nella sede del Circolo.

Nei giorni festivi e di riunione sarà alzata la bandiera del Circolo.

Nei giorni di vittoria in gare nazionali sarà alzato il Gran Pavese.

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Articolo 27 – Mareggiate - Bandiera rossa

Le mareggiate saranno segnalate dalla bandiera rossa; questa significa invito a chicchessia a non allontanarsi dalla riva e comunque esonero di assistenza e di qualsiasi responsabilità da parte del Circolo e del personale.

In caso di esposizione di bandiera rossa, è fatto divieto di balneazione per i minori di anni 14, in mancanza di un adulto direttamente responsabile del minore.

Nel caso di mareggiate, i soci presenti nel Circolo devono prestare assistenza, ove necessario e per quanto loro fisicamente possibile, al personale del Circolo per la sistemazione delle imbarcazioni e delle strutture mobili al fine di evitare danneggiamenti.

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Articolo 28 - Giochi

Nei locali del Circolo è permesso il gioco delle carte, purchè al solo scopo di divertimento. E’ proibito il gioco d’azzardo.

Nell’area portuale è interdetto anche per gioco introdursi nella cabine altrui, salire per gioco sulle imbarcazioni a terra e nel porto e spingersi sui moli. E’ consentito il gioco della palla nell’area balneare antistante la spiaggia, purché non arrechi disturbo ai soci presenti; il personale dipendente ed i responsabili gestionali hanno facoltà di vietare tale gioco in particolari orari della giornata ed in considerazione della affluenza dei soci sulla spiaggia.

All’interno dei locali del Circolo non sono consentiti giochi che rechino disturbo.

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Articolo 29 – Vigilanza sui bambini

I bambini di età inferiore agli otto anni devono, nell’area del porticciolo, essere sempre affidati ad un maggiorenne presente. Ai bambini che non sanno nuotare o che nuotano facendo uso di pinne o di salvagente è fatto divieto di accedere ai moli senza essere accompagnati da persone maggiorenni.

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Articolo 30 – Animali di compagnia

E’ vietato l’accesso al circolo di cani e di animali in genere.

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Articolo 31 – Rumori molesti

E’ fatto obbligo ai soci, durante la permanenza presso le strutture associative, di evitare rumori molesti, schiamazzi ed in genere comportamenti che possano arrecare disturbo ai soci presenti o causare legittime lamentele nell’ambito dei rapporti di vicinato.

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Articolo 32 – Radio ed apparecchiature di diffusione sonora in genere

L’uso di apparecchi radio e di diffusione sonora in genere è consentito solo tramite cuffie.

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Articolo 33 – Comunicazioni e prescrizioni associative

I soci sono tenuti a prendere giornalmente conoscenza del contenuto delle apposite bacheche riservate alle comunicazioni associative ed a rispettare le prescrizioni riportate negli avvisi affissi.

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Articolo 34 - Parco marino delle Cinque Terre

In relazione alla istituzione del Parco marino delle Cinque Terre, nel cui ambito territoriale è ricompresa le sede del Circolo, i soci sono tenuti ad osservare le relative prescrizioni normative inerenti la navigazione e la tutela ambientale, nonché a favorire, nei limiti dei propri convincimenti, il rispetto dello spirito e degli obiettivi della suddetta istituzione.

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Articolo 35 – Norma di principio

LA BUONA CONVIVENZA E’ AFFIDATA, OLTRE CHE ALLA OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ALLA DISCIPLINA, ALL’EDUCAZIONE E ALLA COSCIENZA MARINARA DEI SOCI.

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Articolo 36 – Norma di chiusura

Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare al presente Regolamento quelle varianti che eventualmente si rendessero necessarie.